SERVIZI: VIOLANTE, CARATTERI INNOVATIVI PER NUOVO SISTEMA
(AGI) - Roma, 28 nov. - Ma le novita’ non si fermano qui: “Presso la presidenza del Consiglio e’ inoltre istituito il Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza, presieduto dal Ministro per la Sicurezza; il Dipartimento gestisce la logistica e la formazione, concorre a definire l’unitarieta’ di azione delle agenzie, coordina l’intera attivita’ informativa e della sicurezza, garantisce lo scambio di informazioni tra le due agenzie, il Ris e le forze di polizia; il Sismi il Sisde sono sostituiti da due agenzie, l’una con compiti di sicurezza interna e controspionaggio, l’altra con compiti di sicurezza esterna; le due agenzie hanno un rapporto diretto con la presidenza del Consiglio. Viene costituito il Ris, Reparto informazioni sicurezza, che resta alle dipendenze del ministero della Difesa, stanti i suoi specifici compiti militari, ma rientra nell’attivita’ di coordinamento che svolge la presidenza del Consiglio dei ministri tramite il Dipartimento ed e’ sottoposto al controllo del Comitato parlamentare; la logistica e la formazione dipendono dal ministero della Difesa”.
Specificato anche il ruolo del Comitato parlamentare parlamentare di controllo, che sara’ “composto da quattro deputati e quattro senatori che abbiano rivestito significative responsabilita’ istituzionali ed e’ presieduto da un parlamentare dell’opposizione designato dai presidenti delle Camere; il parlamentare che viola l’obbligo del segreto e’ sostituito dai presidenti della Camere; i presidenti, d’intesa tra loro, possono sciogliere il Comitato in caso di reiterare violazioni del segreto; le funzioni sono potenziate e sono previste forme di controllo dei bilanci”. Quanto all’attivita’ degli 007 “e’ prevista una specifica causa di giustificazione per le cosiddette garanzie funzionali; i comportamenti devono essere autorizzati attraverso una specifica procedura; in nessun caso possono essere coperti comportamenti contro l’incolumita’ individuale, la vita, la liberta’, i diritti politici dei cittadini, le istituzioni della Repubblica”; infine, “il segreto di Stato e’ limitato nel tempo; non puo’ essere apposto su fatti, notizie e documenti concernenti reati commessi per finalita’ di eversione o di terrorismo”. (AGI)
Red/Cav