PUNTA PEROTTI:CORTE EUROPEA CONDANNA, COMUNE BARI NON C’ENTRA
Martedì, Gennaio 20th, 2009(AGI) - Bari, 20 gen. - Il 30 agosto 2007 la Corte Europea ha ritenuto ricevibile il ricorso proposto in relazione alla legittimita’ e proporzionalita’ di una confisca disposta in assenza di comportamenti penalmente rilevanti. Il Comune non e’ parte di questo giudizio poiche’ esso non ha alcuna responsabilita’ in ordine alla emanazione della legge 47/85 ne’ in ordine alla interpretazione che le ha dato la Corte di Cassazione. Essendo soggetto alla legge 47/85 nonche’ a quella successiva emanata nel 2004 dal Governo Berlusconi, il Comune di Bari si e’ limitato a compiere gli atti imposti dalla normativa con l’abbattimento di Punta Perotti. La legge del 15-12-2004 n.308 art.32 recita infatti: “in considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio da vasti interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella localita’ denominata Punta Perotti nel Comune di Bari, il Direttore Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, verificato il mancato esercizio del potere di demolizione delle opere abusive gia’ confiscate a favore del Comune con sentenza penale passata in giudicato, diffida il Comune medesimo a provvedere entro il termine di 60 giorni, invitando la Regione Puglia ad esercitare, ove occorra, il potere sostitutivo. Il Direttore Generale, accertata l’ulteriore inerzia del Comune, nonche’ il mancato esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione, provvede agli interventi di demolizione avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche del Ministero della Difesa”. “Pertanto -msottolinea il sindaco Emiliano- a nessun titolo, meno che mai a titolo di rivalsa, il Comune di Bari potrebbe essere chiamato in causa dallo Stato italiano. Il danno lamentato dai costruttori non e’ peraltro relativo alla demolizione, avvenuta oltre 5 anni dopo la presentazione del ricorso, ma esclusivamente alla confisca. A nessun risarcimento potra’ pertanto essere condannato il Comune di Bari, che e’ soggetto estraneo alla produzione del danno lamentato”.(AGI)
Red/Tib
